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LE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO MILLEPROROGHE" PER GLI ENTI SPORTIVI:

Per attutire le difficoltà venutesi a creare in capo agli enti sportivi, la L. 23 febbraio 2024, n. 18, pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio 2024, n. 49, di conversione del D.L. 30-12-2023 n. 215 (c.d. decreto milleproroghe), ha inserito nell’art. 14 del medesimo decreto il nuovo comma 2-quater, che così recita:

«2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte».

La norma "agevolativa" riesce a complicare ulteriormente un quadro già complicato di suo.

Con l’aggiunta del comma 12-sexies all’articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, è stata prorogata dall'1.7.2024 all'1.1.2025 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 15-quater, DL n. 146/2021,

Per approfondire.

 

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