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Gentile Utente,

Il co. 12 dell’art. 12 del D.L. 2-3-2024 n. 19 (c.d. decreto PNRR, pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 2024, n. 52), ha inserito dopo l’art. 4 del D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222, il nuovo art. 4-bis, intitolato«Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana», il quale prevede, tra l’altro, che «l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle allegate tabelle B.I e B.II, …, non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione».

L’effettiva portata della semplificazione è tutta da dimostrare in quanto la stessa si rivolge unicamente alle “attività artigiane” per il cui svolgimento, in prevalenza, non era richiesto il possesso di particolari requisiti, né di alcun titolo abilitativo.

Consulta le tabelle.

Lo Studio è a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Distinti saluti.

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