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Gentile Utente,

l'art. 1, commi 101 e succ., della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), ha stabilito che le imprese iscritte nel Registro di cui all’articolo 2188 del Codice civile, con esclusione delle imprese agricole, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni a

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinario;
  • attrezzature industriali e commerciali;

direttamente causati da calamità naturali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Dell'inadempimento di tale obbligo si terrà conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Lo Studio è a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Distinti saluti.

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