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L'art. 1, comma 89, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha soppresso, con effetto dal 1° aprile 2024, l’esclusione dall’obbligo di ritenuta sulle provvigioni percepite da agenti e mediatori per i loro rapporti con le imprese di assicurazione (e con gli agenti generali).

Pertanto, per i premi pagati dagli assicurati a partire dalla suddetta data, comprensivi delle provvigioni che saranno trattenute dall'intermediario, normalmente inserite negli estratti conto del mese di aprile, si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 25-bis del DPR 600/1973, in base alla quale, la ritenuta si intende «operata» nel mese di maggio; ne consegue l'obbligo di versamento da parte del mandante entro il 16 giugno.

Tuttavia, nella Circolare n. 80 del 12/03/2024, l'ANIA, "per esigenze di gettito" (sic!), suggerisce di applicare la ritenuta anche ai pagamenti eseguiti dall'intermediario a partire dall'1.04.2024.

Il suggerimento è stato prontamente accolto dall'AdE (circ. 7/E del 21/03/2024) che ritiene applicabile la ritenuta alle somme che gli agenti e i mediatori "riversano al committente a decorrere" dal mese di aprile 2024.

 

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