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Gentile Utente,

l’art. 9 del D.Lgs 8 gennaio 2024, n. 1, modificando gli articoli 1, comma 4, del Dpr 23 marzo 1998, n. 100 e 7 del Dpr 14/10/1999, n. 542, ha innalzato a100 euro il limite d’importo al di sotto del quale i versamenti Iva, in caso di liquidazione mensile o trimestrale, possono essere rimandati al periodo successivo; tuttavia, essi andranno in ogni caso eseguiti entro il 16 dicembre.

Lo Studio è a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Distinti saluti.

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