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REGIME FISCALE ATTIVITA' DI ENOTURISMO (art. 1 commi 502-505 L. Bilancio 2018)

L’attività di “enoturismo” si estrinseca in tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

Per tali attività, come per l’agriturismo, si applica un meccanismo forfetario:

  • ai fini delle imposte sui redditi, con una redditività del 25%;
  • e ai fini dell’Iva, con una percentuale del 50% (sia pure solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all’interno di un’azienda agricola, silvicola o ittica).

Si demanda a un D.M., d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica, facendo particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio.

L'attività enoturistica potrà essere esercitata previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati come sopra.

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