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Com’è noto, la presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo scatta solamente in presenza di una utenza elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.

Per questo motivo, il canone non viene addebitato nelle bollette per “uso domestico – non residente.

Potrebbe, peraltro, capitare che il canone RAI sia comunque dovuto; si pensi, ad esempio, al caso in cui i locali fossero stati affittati o concessi in comodato a terzi, ma che l’utenza Enel risultasse ancora intestata al proprietario che, già paga il canone sulla propria bolletta per “uso domestico – residente).

L'art. 3 del DM 13/5/2016, n. 94, ha previsto che, nei casi in cui l'addebito del canone non possa avvenire sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente, mediante versamento unitario di cui all'art. 17 del DLGS 9/07/1997, n. 241 (cioè con modello F24).

Esclusivamente per il 2016 il pagamento è eseguito entro il 31 ottobre 2016. Con risoluzione n. 53/E del 07/07/2016, per consentire ai contribuenti di effettuare, tramite modello F24, il pagamento  del  canone di  abbonamento alla televisione ad uso privato a partire dal 1° settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “TVRI”, denominato “canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94”;
  • “TVNA”, denominato “canone per nuovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94”.

Le sanzioni amministrative per l'omesso pagamento vanno da 2 a 6 volte il canone.

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