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TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI RIGUARDANTI LE EROGAZIONI LIBERALI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Con l’emanazione del DM 01/03/2024 e del provvedimento del direttore dell’AdE Prot. n. 83793/2024 del 04/03/2024 è stata data pratica attuazione alle disposizioni che prevedono la trasmissione all'agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali ricevute, da parte degli enti del terzo settore.

Il termine ordinario stabilito per legge sarebbe il 28 febbraio di ciascun anno; tuttavia, esclusivamente con riferimento alle erogazioni liberali eseguite nell'anno 2023, le comunicazioni sono effettuate entro il 4 aprile 2024.

I soggetti suindicati sono tenuti a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate la comunicazione con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori,

  • qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante,
  • se dal bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere (Ndr: per i dati del 2023, si farà riferimento, normalmente, al bilancio chiuso al 31/12/2022), risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.

Per gli enti che non superano il suddetto limite, la comunicazione (per ora) resta facoltativa; se presentata, sono escluse sanzioni per gli errori commessi, a meno che questi ultimi non determinino un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

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